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IUSIMPRESA - Osservatorio Bibliografico del Diritto dell'Economia
lunedì, 13 maggio 2024
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Osservatorio CSIG di Lecce Osservatorio CSIG di Lecce [Stampa questa pagina]

STATUTO


Allegato "A" alla Raccolta n. 5870


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TITOLO I
Art. 1 (Costituzione)


E' costituita nel territorio italiano, un'Associazione. denominata: "OSSERVATORIO - CENTRO STUDI DI INFORMATICA; GIURIDICA DI LECCE" (di seguito, per brevità, indicata: "Osservatorio CSIG di Lecce"), essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 (Carattere)


L'Osservatorio CSIG di Lecce è apartitico, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Osservatorio CSIG parteciperà quale associata all'associazione nazionale "Centro Studi di Informatica Giuridica" con sede in Bari e potrà partecipare quale Socia/Associata ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono scopi sociali e umanitari.

Art. 3 (Sede)


L'Osservatorio CSIG ha attualmente la sua sede legale ed amministrativa in Lecce, alla via Calabria, 3.

Art. 4 (Durata)


La durata dell'Osservatorio CSIG è fissata da oggi sino al 31 Dicembre 2050, salvo quanto stabilito nel successivo art 25 e potrà essere prorogata.

Art. 5 (Scopi)


5.1. L'Osservatorio CSIG, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, dei codici deontologici di ciascuna categoria professionale di appartenenza di ciascun socio, persegue le seguenti finalità:
5.2 sviluppare lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, commerciale, amministrativo con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione, nonché l'applicazione del mezzo informatico nelle libere professioni;
5.3 promuovere la ricerca di soluzioni alle problematiche giuridiche ed economiche mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell'Informazione e dall' Information and Communication Technology (di seguito, per brevità, indicata ICT);
5.4 favorire l'applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all'organizzazione e gestione degli Uffici Pubblici, delle aziende e degli studi professionali;
5.5 promuovere la formazione, nonché l'aggiornamento professionale degli operatori giuridici ed economici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
5.6 favorire lo studio e l'analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche ed economiche dell'ICT;
5.7 ricercare e diffondere l'applicazione di metodi di risoluzione negoziale delle controversie aventi ad oggetto l'informatica, la robotica, l'eidomatica e, più in generale, l'automazione delle attività umane;
5.8 mantenere contatti con gli ordini e le associazioni professionali, con le autorità dello Stato, con i rappresentanti dei pubblici poteri e gli enti arbitrali, formulando proposte ed attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto dell'informatica e dell'informatica giuridica ed economica;
5.9 curare e gestire banche dati giuridiche ed economiche e portali telematici per gli associati;
5.10 svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo;
5.11 Tutte le attività sono svolte con l'apporto dei singoli soci che non potranno essere retribuiti per le prestazioni effettuate a favore dell'Osservatorio CSIG, ma potranno eventualmente solo richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6 (Attività e Strumenti)


6.1. L'Osservatorio CSIG favorirà, curerà e promuoverà:
a) l'organizzazione di congressi, convegni, seminari, dibattiti, incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale;
b) iniziative di studio e ricerca, nonché editoriali, inerenti il settore dell'informatica giuridica ed economica e del diritto dell'informatica, finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione degli iscritti e di tutti gli operatori del diritto e dell'economia;
c) lo scambio delle conoscenze informatiche sviluppate dalle imprese e dai professionisti operanti nel settore informatico nell'organizzazione, gestione e razionalizzazione degli studi legali e degli uffici giudiziari;
d) i rapporti, gli incontri e i contatti con le associazioni professionali, con le istituzioni e gli organismi governativi, accademici e scientifici, con i professionisti i singoli o associati, con le imprese, le associazioni e gli enti, nazionali, europei e internazionali, interessati e comunque coinvolti nell'automazione delle attività umane;
e) lo studio e la progettazione di programmi di sviluppo dell'informatica applicata nell'ambito giuridico ed economico, lo scambio di know-how per lo sviluppo di tecnologia
6.2. L'Osservatorio CSIG di Lecce potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il conseguimento degli scopi dell'Osservatorio CSIG stesso, comprese a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le compra-vendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione.

TITOLO II
Soci
Art. 7 (Categorie di Soci)


L'Osservatorio CSIG riconosce 3 categorie di soci: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari.

Art. 8 (Soci fondatori)


La qualifica di Socio fondatore compete di diritto agli associati firmatari dell'atto costitutivo dell'Osservatorio CSIG ed a tutti coloro che, dopo averne fatta domanda al Consiglio Direttivo, ne avranno ottenuto la nomina secondo quanto previsto dal successivo Art. 9.3.

Art. 9 (Soci ordinari)


9.1. Possono essere soci ordinari dell'Osservatorio CSIG gli, operatori delle discipline giuridiche che abbiano manifestato un particolare interesse nella ICT, in forma singola ed associata, che, condividendo e accettando gli scopi associativi, ne facciano richiesta;
9.2 La domanda per l'iscrizione all'Osservatorio CSIG deve essere diretta al Consiglio Direttivo, che si riserva di accettarla dopo aver verificato l'avvenuto pagamento della quota;
9.3 Ciascun socio ordinario può, in qualsiasi momento, presentare domanda al Consiglio Direttivo per essere ammesso a far parte della categoria dei soci fondatori. Egli dovrà far accompagnare la domanda sottoscritta, per presentazione, da almeno uno dei soci fondatori. II Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, valuterà a maggioranza assoluta dei presenti l'ammissione del socio richiedente.

Art. 10 (Soci onorari)


II Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l'oggetto associativo.

Art. 11 (Contributo - Decadenza - Esclusione - Rinuncia)


11.1. Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nell'ultimo trimestre dell'anno precedente;
11.2 La qualità di associato si perde automaticamente per il mancato pagamento della quota annuale entro il primo trimestre di ciascun anno solare;
11.3.Perderanno di diritto la qualità di iscritti all'Osservatorio CSIG, coloro che con la propria condotta pregiudicano il buon andamento l'onorabilità dell'Associazione o siano comunque inosservanti delle disposizioni del presente statuto. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti;
11.4. L'associato, che non intenda essere più iscritto all'Osservatorio CSIG, deve dare comunicazione, con lettera; raccomandata a.r-, al Consiglio Direttivo presso la propria sede di appartenenza; restando tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso;
11.5. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Osservatorio CSIG.

TITOLO III
Organi - Organismi - Sedi
Art. 12. (Organi)


12.1 Sono organi dell'Osservatorio CSIG:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Direttore;
d) II Segretario;
e) II Tesoriere.

Art. 13. (Assemblea dei Soci)


13.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati della sede di appartenenza, ed è convocata dal Direttore o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere inviata tramite e-mail agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere le indicazioni precise della data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno;
13.2 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi luogo purché in Italia. L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
13.3 I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
c) approvare i regolamenti, degli organismi interni all'Osservatorio CSIG;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
e) indicare le direttive per lo svolgimento dell’attività dell'Osservatorio CSIG secondo le norme statutarie;
f) modificare lo statuto;
g) deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto alla sua attenzione da parte degli altri organi dell'Osservatorio CSIG.
13.4 L'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti;
13.5 L'Assemblea delibera l'elezione degli organi associativi e le modifiche del regolamento interno a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto;
13.6 L'Assemblea straordinaria delibera, in prima. convocazione, a maggioranza assoluta, con la presenza almeno dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto ed è competente a deliberare sulle modifiche statutarie. In seconda convocazione essa delibera a maggioranza relativa, qualunque sia il numero degli intervenuti;
13.7 Fermo restando quanto indicato al precedente art. 11.2,non sono ammessi a partecipare all’ Assemblea gli associati che almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale;
13.8 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro associato.

Art. 14. (Consiglio Direttivo)


14.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Osservatorio CSIG;
14.2 II Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Può assumere la carica di Consigliere solo un socio scelto nella categoria dei soci fondatori;
14.3 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) predisporre le linee attuative dei programmi che ritiene più idonei per il biennio in carica;
b) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
e) deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi associati;
d) compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo;
e) esaminare le domande presentate dai soci ordinari per l'ammissione alla categoria di soci fondatori e decidere al riguardo;
f) predisporre l'ordine del giorno di tutte le assemblee.
14.4 II Consiglio Direttivo elegge a maggioranza semplice il Direttore, il Segretario e il Tesoriere;
14.5 II Consiglio Direttivo si riunisce ogni guai volta il Direttore lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Direttore. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore;
14.6 La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro del Consiglio Direttivo di altre Associazioni e/o Società;
14.7 II Consiglio Direttivo può costituire un Comitato scientifico al fine di essere coadiuvato nell'espletamento e nel raggiungimento degli scopi associativi;
14.7.a) II Consiglio Direttivo, elegge a maggioranza semplice, almeno tre componenti del Comitato scientifico, tra soci appartenenti all'Osservatorio CSIG;
14.7.b) II Comitato scientifico è composto da un numero di almeno cinque membri, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. a carica di componente del Comitato scientifico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo;
14.7.c) II Comitato scientifico ha come compito: di coordinare l'organizzazione di congressi, seminari, dibattiti, incontri, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- coadiuvare il Consiglio direttivo nell'organizzazione di iniziative di studio e di ricerca, nonché editoriali, inerenti al settore dell'informatica giuridica ed economica e del diritto dell'informatica;
- curare la pubblicazione su riviste cartacee ed elettroniche di articoli, ricerche, relazioni ed approfondimenti predisposti dai membri del Comitato, ovvero dai soci dell'Osservatorio CSIG;
- affiancare il Consiglio direttivo in tutte le iniziative inerenti l'oggetto sociale;
14.7.d) II Comitato scientifico, elegge a maggioranza semplice il suo Coordinatore;
14.7.e) II Coordinatore del Comitato scientifico, al termine dell'anno sociale relaziona all'Assemblea dei soci sulle attività svolte dal Comitato.

Art. 15 (II Direttore)


II Direttore ha la legale rappresentanza eletta presso la sede dell'Osservatorio CSIG, per l'ordinaria amministrazione, nonché per tutti quegli atti di straordinaria amministrazione preventivamente allo stesso delegati per iscritto dal Consiglio Direttivo;
a) convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali; b) ha l'onere di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Osservatorio CSIG;
c) soprintende la gestione amministrativa ed economica dell'Osservatorio CSIG, di cui firma gli atti;
d) attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno dell'Osservatorio CSIG.
Il Direttore fa parte del Coordinamento dei Direttori del Centro Studi di Informatica Giuridica, il quale ha il compito di individuare le linee direttive per lo svolgimento di un'attività comune del Centro Studi di Informatica Giuridica per il perseguimento degli scopi associativi.

Art. 16 (II Direttore - sostituzione)


II membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo sostituisce il Direttore in caso di suo impedimento, assenza o decadenza.

Art. 17. (Il Segretario)


II Segretario dell'Osservatorio CSIG provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura dell'albo dei soci, il quale sarà tenuto su supporto informatico e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci. Inoltre:
a) si occupa delle comunicazioni dell'Osservatorio CSIG in arrivo e in partenza;
b) provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, l'iscrizione dei nuovi associati;
c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee generali degli associati, firmandoli unitamente al Direttore.

Art. 18. (Il Tesoriere)


II Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Direttore;
a) provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza del dell'Osservatorio CSIG da lui riscosse o affidategli;
c) provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
d) versa le somme da lui incassate presso l'istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
e) ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Direttore o, in sua assenza, dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Preleva le somme necessario ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Direttore;
f) una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
g) è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
h) tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
i) tiene aggiornata la contabilità dell'Osservatorio CSIG nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Art. 19 (Gratuità delle cariche)


19.1. L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito;
19.2. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Osservatorio CSIG.

TITOLO IV
Finanziamento - Esercizi associativi - Fondo di costituzione - Spese
Art. 20 (Finanziamento e esercizi associativi)


20.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Osservatorio CSIG sono coperte:
- da quote e contributi degli associati;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché da risorse rivenienti dall'organizzazione di seminari, corsi e convegni;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
20.2 I fondi sono amministrati dal Consiglio Direttivo;
20.3. Tutte le predette entrate costituiranno il patrimonio dell'Osservatorio CSIG;
20.4. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Osservatorio CSIG almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea;
20.5. L'esercizio finanziario coincide con 1'anno solare. Le spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio CSIG, ove non coperte dall'economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun socio, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 21 (Fondo di costituzione)


II fondo è costituito dalle contribuzioni dei Soci fondatori che le conferiscono per la costituzione dell'Osservatorio CSIG. I Soci ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

Art. 22 (Avanzi di gestione)


E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salva la costituzione di una adeguata riserva di cassa per ogni eventualità.

TITOLO V
Art. 23 (Scioglimento)


23.1. Nel caso di cessazione dell'attività associativa, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi;
23.2. In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione avente scopo analogo o affine;
23.3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica;
Per quanto non disposto nel presente Statuto le parti fanno riferimento agli articoli del Codice Civile e a tutte le leggi vigenti in materia.

 





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